S T A T U T O

 

 

art. 1

costituzione e sede

É costituita una associazione denominata “Centro ricerche organizzativo gestionali e formazione – CROGEF: associazione per la promozione e la diffusione della cultura organizzativa e gestionale negli enti pubblici e di pubblico interesse”.

L’associazione ha sede legale in Firenze, via Carlo Bini n. 10 ed è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia (art. 36 e seguenti del codice civile).

art. 2

finalità

 

L’associazione è apolitica. Lo scopo dell’associazione consiste nel promuovere, con prospettive e respiro europeo, la cultura gestionale e organizzativa nell’ambito degli enti pubblici e privati e degli enti locali in particolare e di favorire lo sviluppo della competenza professionale in materia. Al centro dell’attività dell’associazione si pongono lo studio, la ricerca, le iniziative di formazione (sia per il personale dipendente che per gli amministratori eletti e nominati), la consulenza, la definizione di standard di qualità dei servizi proposti e la loro verifica, l’organizzazione di dibattiti, seminari e convegni, la creazione di borse di studio per laureandi e neolaureati, le iniziative editoriali, lo scambio di esperienze al fine di comparare e misurare le diverse soluzioni tecnico gestionali adottate e la loro efficienza. Tale attività complessiva è svolta al fine di far conoscere e diffondere le soluzioni migliori.

 

L’associazione si propone inoltre di cooperare con altri organismi ed enti, nazionali o esteri, che perseguono gli stessi scopi ed, eventualmente, di sviluppare azioni comuni anche a livello europeo. A tal fine, l’associazione mette insieme persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, interessate al raggiungimento degli scopi dell’associazione.

 


art. 3

disposizioni finanziarie

 

L’associazione non ha scopi di lucro. Le sue attività non tenderanno alla realizzazione di benefici e pertanto le eventuali eccedenze attive saranno reinvestite nelle attività dell’associazione conformemente agli scopi che la stessa si è dati. L’associazione non procederà ad alcuna distribuzione di vantaggi finanziari al di fuori di quelli che corrisponderanno al rimborso di spese effettuate in nome e per conto dell’associazione, alla controprestazione di un servizio prestato o alla retribuzione di prestazioni professionali. In ogni caso almeno il 30% dei proventi delle attività prestate dai membri dell’associazione dovrà rimanere all’associazione stessa per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

 

L’associazione non può prendere impegni finanziari che superano la disponibilità di cassa. Il socio che, agendo in nome dell’associazione, non rispetta tale regola sarà considerato personalmente responsabile di tale impegno e potrà anche essere escluso dall’associazione ai sensi dell’art. 8 del presente statuto. Coloro che hanno potere di rappresentanza esterna possono impegnare finanziariamente l’associazione solo sulla base della certificazione della copertura finanziaria da parte del tesoriere.

 

L’associazione, per interventi per i quali non dispone delle risorse professionali necessarie, potrà avvalersi di personale esterno che verrà remunerato al massimo nella stessa misura prevista per i soci.

 

art. 4

durata

 

L’associazione è costituita per una durata indeterminata.

 

 

art. 5

patrimonio sociale

 

Il patrimonio è formato dai contributi finanziari dei soci e dalle loro prestazioni in natura o di servizi, dal prodotto dei suoi beni e di attività proprie quali ad esempio: le pubblicazioni, le attività di formazione, di consulenza, d’informazione e le varie manifestazioni, il corrispettivo dei servizi prestati. L’associazione potrà inoltre ricevere proventi da donazioni, da legati, da sovvenzioni di ogni genere nonché da ogni altra risorsa compatibile con gli scopi e la natura dell’associazione.

 

L’assemblea dei soci stabilisce a maggioranza dei soci, presenti o rappresentati ed aventi diritto di voto, la quota associativa annua. L’ammontare di tale quota associativa potrà variare secondo le categorie dei soci. In particolare, i membri associati possono essere esentati dal pagamento della quota associativa annua, mentre i membri onorari non pagano alcuna quota associativa. Nel caso di disaccordo di un socio con l’ammontare della quota stabilita dall’assemblea, le dimissioni previste dall’art. 8 del presente statuto liberano il socio da ogni obbligo finanziario futuro nei confronti dell’associazione.

 

 

art. 6

membri dell’associazione

 

Possono diventare soci tutte le persone, fisiche o giuridiche, italiane o straniere, private o pubbliche, che operano nei settori d’interesse dell’associazione e che aderiscono agli scopi dell’associazione. I soci sono classificati in tre categorie:

·        membri ordinari: le persone fisiche o giuridiche che, attraverso la loro attività, dimostrino di condividere gli obiettivi dell’associazione e che abbiano ad essa aderito secondo quanto previsto dall’art. 7;

·        membri onorari: le persone fisiche o giuridiche che, per la loro personalità o le attività svolte, dimostrino di sostenere l’attività dell’associazione e la sua valorizzazione e che siano stati ammessi secondo quanto previsto all’art. 7;

·        membri associati: neolaureati, laureandi e neodiplomati in materie d’interesse dell’associazione che desiderino sviluppare la loro formazione partecipando alle attività dell’associazione e che siano stai ammessi secondo quanto previsto dall’art. 7.

 

Si precisa che il fatto che un ente giuridico aderisca all’associazione non osta a che un membro o un dipendente di tale ente aderisca all’associazione in quanto individuo.

 

L’elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente ai membri ordinari. I membri onorari e i membri associati partecipano all’assemblea con diritto di parola ma non di voto.

 

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi statutari; il fatto di aderire comporta comunque l’impegno a non partecipare ad iniziative incompatibili con gli scopi sociali ed in particolare con i principi di etica professionale difesi dall’associazione.

 

I membri ordinari e i membri associati si impegnano a non effettuare alcuna attività professionale nel campo della formazione e della consulenza a qualsiasi titolo al di fuori del rapporto con l’associazione Crogef, pena la decadenza immediata dal rapporto con l’associazione. Nel caso di prestazioni che non possono essere erogate in forma associativa, il presidente autorizzerà di volta in volta il socio in forma scritta.

 

 

art. 7

ammissione dei soci

 

L’ammissione dei soci avviene a seguito di presentazione scritta e motivata di un socio ordinario già iscritto e su domanda scritta e motivata degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci è deliberata dall’assemblea e l’acquisizione della qualità di socio diviene effettiva solo dopo tale deliberazione. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. Il vice presidente tiene una lista aggiornata dei soci.

 

art. 8

dimissioni e decadenza dei soci

La qualifica di socio si perde con semplice dimissione da comunicarsi per iscritto al presidente. Nel caso di perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione o di grave mancanza nei confronti dell’associazione, dei suoi scopi e delle sue norme statutarie o in caso di non pagamento della quota associativa, l’assemblea può decidere a maggioranza semplice l’esclusione di un socio. La perdita della qualifica di socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale dell’associazione.

 

 

art. 9

organi dell’associazione

 

Gli organi dell’associazione sono:

·        l’assemblea

·        il presidente

·        il vice presidente

·        il tesoriere

Le cariche di presidente e di vice presidente hanno durata quadriennale e sono  rinnovabili. La carica di tesoriere ha invece durata indeterminata.

 

 

art. 10

assemblea e modalità di convocazione

 

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’assemblea che viene convocata dal presidente almeno una volta all’anno oppure su richiesta scritta di almeno tre soci ordinari. La convocazione deve avvenire nel termine massimo di 7 giorni di calendario, a datare dalla decisione del presidente o dalla richiesta di almeno tre soci ordinari, e deve essere inviata via fax o via posta elettronica a tutti i soci, almeno 7 giorni (di calendario) prima della riunione. Le convocazioni vengono inviate dal presidente in forma scritta, devono contenere l’ordine del giorno nonché il luogo dove si terrà l’assemblea e devono essere spedite ai soci.

 

 

art. 11

funzioni dell’assemblea

 

L’assemblea definisce le linee generali di sviluppo delle attività dell’associazione e ne controlla l’esecuzione da parte degli altri organi statutari. L’assemblea elegge il presidente e il vicepresidente. Delibera sulle seguenti materie:

·        modifiche dello statuto;

·        tariffe da applicare per i servizi svolti dall’associazione;

·        quota associativa annua a carico dei soci ordinari;

·        compensi per le prestazioni scientifico professionali dei singoli soci;

·        scioglimento dell’associazione.

 

Viene redatto un verbale delle sedute e delle deliberazioni dell’assemblea che viene sottoscritto dal presidente e dal vicepresidente.


art. 12

validità delle sedute e delle votazioni dell’assemblea

 

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, diretta o tramite delega scritta, della maggioranza dei soci ordinari iscritti nell’apposito elenco. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza, diretta o tramite delega scritta, di almeno tre soci ordinari. É ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio avente diritto di voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. I soci che sono persone giuridiche nominano il proprio rappresentante presso l’associazione. La lettera di nomina deve essere conservata nel registro dell’assemblea. Nel caso che venga revocata la nomina del rappresentante di una persona giuridica, lo stesso rimarrà in carica fino alla seduta dell’assemblea successiva.

 

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati, a meno che non sia disposto diversamente dal presente statuto. In caso di parità, il voto del presidente ha valore preponderante se validamente espresso, mentre se il presidente si astiene, la proposta ai voti è respinta.

 

 

art. 13

il presidente

 

Il presidente dell’associazione rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. E’ il garante del rispetto dello statuto e il difensore degli interessi morali dell’associazione.

 

Il presidente è eletto ogni quattro anni dall’assemblea ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento grave, dal vice presidente.

 

Al presidente spettano le seguenti funzioni:

·        firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

·        convocazione dell’assemblea;

·        supervisione scientifica e professionale delle attività;

·        attivazione di collaborazioni esterne nazionali ed internazionali;

·        nomina dei rappresentanti dell’associazione in altre associazioni e/o enti;

·        conferimento di borse di studio

·        distribuzione degli incarichi ai soci e, in particolare di quelli relativi alle prestazioni verso terzi;

·        autorizzazione ai soci per lo svolgimento di eventuali collaborazioni esterne;

·        nomina del tesoriere.

 

art. 14

il vice presidente

 

Il vice presidente è eletto ogni quattro anni dall’assemblea e sostituisce, in caso di assenza o di impedimento grave, il presidente. Cura, in collaborazione con il tesoriere, la tenuta dell’elenco dei soci e del registro dell’assemblea contenente i verbali delle sedute e delle decisioni approvate.

 

art. 15

il tesoriere

 

Il tesoriere è nominato a tempo indeterminato dal presidente che lo seleziona tra i membri  ordinari o associati, se in possesso della necessaria professionalità, o mediante ricorso ad un professionista esterno. Il tesoriere cura la complessiva gestione amministrativa dell’associazione (contabile, fiscale e previdenziale) e ne informa annualmente l’assemblea e trimestralmente il presidente.

 

 

art. 16

scioglimento dell’associazione

 

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato all’unanimità dall’assemblea appositamente convocata che, nella stessa seduta, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea.

 

 

art. 17

norma finale

 

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.